Commissioni d’accesso da Torre a Castellammare a Sorrento, limiti e dubbi sulla legge . E’ un strumento che viene adottato molto di frequente in Campania e in provincia di Napoli, a catena Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e ora Sorrento. Ma, a proposito di riforme, ci vorrebbe anche in questo sistema. Ieri alla presentazione del libro il “Sistema Sorrento” l’opera del giornalista de Il Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo, che ha fatto un lavoro certosino e documentato su una vicenda che ha svelato la corruzione praticata durante l’amministrazione del sindaco Massimo Coppola, ha parlato finalmente Ivan Gargiulo il consigliere comunale che ha scatenato il fenomeno con le sue denunce. A grandi linea Gargiulo sostiene che la commissione d’accesso a questo punto della vicenda amministrativa è stata una possibile forzatura, infatti ci sono stati due anni di indagini durante i quali la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, inquirenti e magistrati, non hanno rilevato nulla. Gargiulo non solo fa politica da anni, ma è anche un avvocato, quindi parla sicuramente a ragion veduta e non abbiamo gli elementi per poter scrivere diversamente quindi sospendiamo il giudizio, siamo d’accordo con Gargiulo, ma aspettiamo le risoluzioni della commissione per valutare. Come vedremo la legge ha molte pecche.
Interessante anche la riflessione di Michele Caiazzo
La Commissione d’accesso in genere è premessa per un commissariamento per infiltrazioni mafiose, quindi più lungo di un anno, ma in questo caso si innesta in un comune già commissariato, il suo insediamento non impedirà le legittime elezioni, al limite ci saranno alcuni mesi di convivenza con provvedimenti , se ci saranno, da definire. Siamo sempre nelle ipotesi e non possiamo avere certezze, perchè? Perchè è lo stesso istituto che non è ben delineato ed è lacunoso, e anche per questo che si preferisce aspettare anche perchè a differenza di Castellammare, dove ci sono stati dei procedimenti che hanno coinvolto dei consiglieri di questo tipo, qui non sono note indagini giudiziarie in corso . Introdotta nel 1991 per arginare l’avanzata della criminalità organizzata nelle istituzioni locali, la normativa sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa (oggi disciplinata dall’art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali – TUEL) ha rappresentato uno scudo fondamentale per la democrazia italiana. Tuttavia, a oltre trent’anni dalla sua nascita, il bilancio di questo strumento è oggetto di un acceso dibattito giuridico e politico.
Se l’intento legislativo rimane nobile e necessario, l’applicazione pratica ha fatto emergere profonde lacune, trasformando spesso il commissariamento da “cura” a ulteriore patologia per i territori colpiti.
Ecco le principali problematiche legate alla procedura, a partire dal ruolo della Commissione d’Accesso fino agli effetti a lungo termine sulle comunità.
1. Il deficit di contraddittorio e la Commissione d’Accesso
Il procedimento ha inizio con la nomina, da parte del Prefetto, di una Commissione d’Accesso, incaricata di indagare per un periodo di 3-6 mesi all’interno del Comune. Il problema principale di questa fase è l’assoluta mancanza di contraddittorio.
Indagini a senso unico: Gli amministratori locali sotto indagine non hanno la possibilità di difendersi, presentare memorie o giustificare atti amministrativi sospetti durante il lavoro della Commissione.
Segreto istruttorio: Il sindaco e la giunta subiscono l’accesso in modo passivo e vengono a conoscenza delle reali contestazioni solo a scioglimento avvenuto, quando il decreto viene pubblicato. Questo vìola i principi basilari del diritto di difesa, trattando una misura amministrativa quasi con la severità del diritto penale, ma senza le stesse garanzie per l’imputato.
2. L’eccessiva discrezionalità dei criteri
La legge stabilisce che lo scioglimento debba avvenire in presenza di elementi “concreti, univoci e rilevanti” che testimonino collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, o un condizionamento tale da alterare l’imparzialità dell’amministrazione. Nella realtà, i confini di questi criteri sono estremamente sfumati.
Il peso delle parentele: Molto spesso gli scioglimenti si basano su legami di parentela o affinità tra consiglieri, dipendenti comunali e soggetti con precedenti penali, senza che vi sia la prova di un effettivo scambio di favori o di atti amministrativi illeciti.
Presunzione di colpevolezza: La misura ha natura “preventiva” e non sanzionatoria. Questo significa che un Comune può essere sciolto anche se nessun amministratore è indagato penalmente. Si crea così un paradosso dove la giustizia amministrativa condanna (sciogliendo l’ente) chi per la giustizia penale è del tutto innocente.
3. L’inefficacia terapeutica e il problema dei “Comuni recidivi”
L’obiettivo del commissariamento dovrebbe essere la bonifica dell’ente e il ripristino della legalità. I dati, tuttavia, ci dicono che lo strumento spesso non funziona.
Ordinaria amministrazione: I commissari prefettizi inviati a gestire l’ente per 18-24 mesi sono spesso funzionari o prefetti in pensione che si limitano all’ordinaria amministrazione. Non avendo a disposizione poteri straordinari, fondi aggiuntivi o personale tecnico qualificato, difficilmente riescono a scardinare il “grumo” burocratico deviato ( questo vale anche per il Commissario di un anno..).
Le recidive: È altissima la percentuale di Comuni (soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia) sciolti due, tre o persino quattro volte nel corso dei decenni. Questo dimostra che la semplice sospensione della democrazia locale non risolve i problemi strutturali, economici e sociali che permettono alle mafie di attecchire.
4. Lo stigma sociale e il vuoto democratico
Sciogliere un Comune significa privare per quasi due anni una comunità dei propri rappresentanti eletti.
La condanna mediatica: Il commissariamento bolla intere città con lo stigma di “Comune mafioso”, causando danni enormi all’economia locale, al turismo e all’immagine del territorio.
La fuga dalla politica: Questo clima di incertezza, dove basta una svista amministrativa o una parentela scomoda per causare l’onta dello scioglimento, allontana le persone perbene dalla politica attiva. Diventa sempre più difficile trovare candidati validi disposti a rischiare la propria reputazione. E’ disposto a rischiare di più magari chi ha qualche interesse, ed è questo il punto.
Verso una riforma necessaria
Giuristi e amministratori concordano sulla necessità di superare la logica del “tutto o niente” (o il Comune è sano, o viene decapitato). Tra le proposte di riforma più accreditate vi è l’introduzione di misure graduate: ad esempio, la possibilità di affiancare al sindaco una task force prefettizia (“tutoring”) per risolvere specifiche criticità nei settori a rischio (come gli appalti o l’urbanistica), riservando lo scioglimento totale solo ai casi di comprovata e totale compromissione criminale dell’ente. Questo è quello che potrebbe succedere a Castellammare di Stabia o anche a Sorrento , dopo le elezioni. In questo caso la commissione d’accesso diventa una opportunità e non una macchia, che fra l’altro, e lo rivediamo proprio nella realtà stabiese, sta diventando un appuntamento fisso e ricorrente, e questo ne dimostra il fallimento.
Qualcosa si sta cercando di fare la I Commissione Affari Costituzionali della Camera della XVIII legislatura, in data 30/05/2022, ha adottato un testo unificato come base a partire dalle proposte AC 474, AC 1512, AC 1630.
A partire da questo lavoro, di seguito le proposte enucleate da Avviso Pubblico, in buona parte già presentate nell’audizione presso la I Commissione Affari Costituzionali della Camera nel dicembre 2019.
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Ampliamento delle attuali forme di trasparenza relative all’iter che porta allo scioglimento di un ente locale. Salvo le esigenze di tutela delle indagini in corso e nel rispetto della normativa in materia di privacy, risulterebbe di fondamentale importanza la pubblicazione in forma integrale di tutti i documenti funzionali all’individuazione delle cause che hanno condotto allo scioglimento dell’ente, nonché alla definizione delle singole responsabilità accertate (nuovo art. 143, comma 11 nel testo unificato).
Rendere accessibili all’opinione pubblica anche le Relazioni redatte dalle Commissioni di accesso. Ciò anche nell’eventualità in cui non si proceda allo scioglimento, in modo tale da esplicitare le ragioni che hanno determinato l’archiviazione e sollecitare le forze politiche a rivolgere maggiori attenzioni alle zone d’ombra comunque emerse.
Dare ampio risalto alle concrete misure di risanamento adottate dalle commissioni straordinarie – e dalle Amministrazioni che vi sono succedute – consentendo così di chiarire alla cittadinanza le tappe del processo di ripristino della legalità nei differenti contesti.
Coinvolgere in un organismo specifico anche cittadini e associazionismo per coadiuvare la Commissione d’accesso (nuovo art. 144-bis del testo unificato).
Prevedere una forma di comunicazione ufficiale dell’avvio della procedura di accesso, anche per mezzo del semplice invio di un’apposita comunicazione alle Camere, e concedere al Sindaco la facoltà di inviare una memoria scritta contenente possibili controdeduzioni, come previsto dalla proposta di legge n.1512 (nuovo art. 143, comma 3 nel testo unificato).
Costituire un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell’ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria, con personalità dotate di specifiche competenze e qualifiche professionali. Non meno rilevante appare la necessità che i funzionari preposti al commissariamento, nell’assolvimento di questa centrale funzione di ripristino della regolarità amministrativa, possano essere impiegati a tempo pieno.
Adottare misure tese a dotare celermente ed efficacemente i commissari di personale aggiuntivo e/o sostitutivo: nel secondo caso ipotizzando un sistema di rotazione da applicare non all’interno di un singolo ente, bensì tra enti diversi, distanti geograficamente, così da spezzare vincoli fiduciari e legami collusivi generati dai reticoli corruttivi, specie quelli ad alta densità mafiosa.
Estendere la fattispecie dello scioglimento alle società partecipate da Regioni ed Enti locali e ai consorzi pubblici anche a partecipazione privata.
Sospendere il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio relativo al ricorso avverso lo scioglimento, con il conseguente scomputo, ai fini del termine della consiliatura medesima, del periodo compreso fra la pubblicazione del decreto di scioglimento e la reintegrazione degli organi elettivi (nuovo art. 143-bis nel testo unificato).
In accordo con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella dichiarazione di illegittimità del comma 7-bis dell’art. 143 e, quindi, nel rispetto dell’autonomia degli Enti locali territoriali e attraverso una più puntuale determinazione dei presupposti e dell’ambito applicativo dell’intervento di sostegno, continua ad essere fortemente auspicabile la riproposizione di una forma di affiancamento dell’ente nei casi in cui non sia ipotizzabile l’adozione dell’atto dissolutorio, ma che siano comunque connotati da significative disfunzioni amministrative e dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata sul territorio. Tale accompagnamento, da prevedersi mediante l’«assunzione a livello governativo della responsabilità per l’esercizio di tali poteri» (Corte cost. n. 195/2019), in quelle ipotesi caratterizzate da una maggiore vulnerabilità del contesto ambientale, sarebbe oltretutto auspicabile possa in qualche misura proseguire, per un tempo definito, anche successivamente alla rielezione degli organi politici.







