Costiera Amalfitana

Praiano. La tutela del paesaggio prevale sui tentativi di sanatoria edilizia, specialmente quando gli interventi comportano un impatto urbanistico significativo. È quanto emerge da una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha respinto il ricorso di un privato cittadino contro il Comune di Praiano, confermando la legittimità del diniego a un’istanza di condono presentata ormai vent’anni fa.

La vicenda: da volume tecnico a residenza

Al centro del contenzioso giudiziario vi è un complesso immobiliare situato nel territorio di Praiano. Nel dicembre del 2004, la proprietà aveva presentato una domanda di condono per sanare il cambio di destinazione d’uso di un locale preesistente. Quest’ultimo, originariamente configurato come “vuoto tecnico” a supporto di un’attività commerciale soprastante, era stato trasformato in un’unità residenziale di circa 50 metri quadrati e 200 metri cubi, mediante la realizzazione di tramezzi interni, servizi igienici e pavimentazione.

A distanza di anni, nel giugno del 2025, il Comune di Praiano ha rigettato in via definitiva l’istanza. La motivazione dell’ente locale si basava su un principio rigoroso: le opere, essendo state realizzate in un’area sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici, configuravano un intervento assimilabile a una “nuova costruzione”. Di conseguenza, non rientravano nelle tipologie sanabili secondo la normativa del cosiddetto “Terzo Condono” (Legge 326/2003).

Le motivazioni del ricorso

Sentendosi lesa, la proprietà ha impugnato il provvedimento municipale dinanzi ai giudici amministrativi, sostenendo che il diniego fosse illegittimo e frutto di un’istruttoria carente. Secondo la tesi difensiva, i lavori eseguiti non avrebbero alterato in alcun modo l’aspetto esteriore del complesso edilizio, limitandosi a una diversa distribuzione degli spazi interni.

Per questo motivo, il ricorrente sosteneva che l’intervento avrebbe dovuto essere classificato tra gli “abusi minori” (come il restauro o il risanamento conservativo), i quali risultano sanabili anche in zone sottoposte a vincolo, e non come un illecito di maggiore entità. È stata inoltre sollevata la questione della mancanza del parere preventivo e vincolante da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

La decisione dei giudici: una “ristrutturazione pesante”

La sentenza del TAR ha smontato la ricostruzione della proprietà, avallando in toto l’operato del Comune di Praiano. I magistrati hanno chiarito un passaggio tecnico fondamentale: la trasformazione di un “volume tecnico” in uno spazio “residenziale” non può mai essere derubricata a intervento di lieve entità.

Aumento del carico urbanistico: Il mutamento di destinazione d’uso verso la funzione abitativa comporta automaticamente un differente carico e un maggiore impatto sul territorio, richiedendo nuovi servizi e standard urbanistici.

Modifica della tipologia: Tale trasformazione non rientra nella logica della conservazione o del restauro, ma configura a tutti gli effetti una “ristrutturazione edilizia”, in quanto modifica radicalmente la tipologia del manufatto.

Incompatibilità con il Condono in area vincolata: La giurisprudenza e la normativa nazionale stabiliscono in modo inequivocabile che gli abusi di maggiore consistenza realizzati in aree soggette a vincoli paesaggistici preesistenti sono assolutamente insanabili, indipendentemente dal fatto che rispettino o meno altre prescrizioni urbanistiche.